Continua l’attività di tutela del consumatore da parte dello Studio Legale Capone. Dopo la pubblicazione della Sentenza nr. 1508/2020 del G.d.P. di Milano non si è più arrestata la richiesta di assistenza da parte dei molteplici acquirenti che, da tutta Italia, sono incorsi nello stesso caso specifico con la società Vorwerk Folletto e così, conformemente, abbiamo ottenuto anche la Sentenza nr. 8037/2021 e la Sentenza nr. 2747/2022, che hanno visto sempre condannare la società per lo stesso motivo.
Gli ignari consumatori, se non si fossero difesi, avrebbero subìto un immeritato aggravio di spese per dei decreti ingiuntivi che in sede di opposizione sono stati dichiarati nulli dal Giudice di Milano e, quindi, per l’effetto, revocati, perché emessi innanzi ad un’autorità territorialmente non competente a giudicare.
Ma andiamo nel dettaglio.
Per degli acquisti fatti presso la società Vorwerk Folletto e pagati in contanti, questa, asserendo di non essere stata pagata, ha incautamente adìto il foro di Milano per vedere ingiungere ai consumatori l’importo del loro acquisto, maggiorato delle spese legali, ma ancora una volta lo Studio Legale Capone ha dimostrato che la competenza territoriale è quella di residenza o domicilio del consumatore e non certo quella del venditore, con conseguente dichiarazione di nullità dei decreti ingiuntivi opposti.
L’avv. Cinzia Capone, da sempre impegnata in prima linea nella tutela del consumatore, con tenacia e determinazione, è riuscita nuovamente ad ottenere giustizia.
La Vorwerk Folletto, un’accreditata società di fama internazionale, dedita alla vendita porta a porta di piccoli elettrodomestici per la casa, assumendo che il pagamento, se non avvenuto al momento della consegna, deve essere effettuato al domicilio del venditore, ha temerariamente adìto il Giudice di Pace di Milano, ove ha sede legale la detta società, per ottenere le ingiunzioni di pagamento in questione.
Il Giudice di Pace di Milano concedeva le chieste ingiunzioni, per cui i consumatori, per difendere i loro diritti, si sono rivolti allo Studio Legale Capone, il quale, per tutelarli, ha proposto opposizione; deducendo, in primis, che quelle ingiunzioni non potevano essere emesse, ne chiedeva il rigetto per incompetenza territoriale del giudice adìto ex art. 38 c.p.c., con vittoria di spese e competenze, poiché le controversie tra il venditore e il consumatore, in base alla legge art. 33, comma 1, lett. u, D.L.vo n. 206/2005, appartengono al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio.
Il G.d.P. di Milano, III Sez. civile, Dott.ssa Francesca Zucchelli, esaminata l’opposizione in cui veniva fermamente sostenuta la nullità del decreto ingiuntivo nr. 11766/19, lo revocava, dichiarava con Sentenza nr. 1508/2020 la propria incompetenza per territorio e condannava la Vorwerk Folletto alla rifusione delle spese di lite per € 1.167,30 a favore del consumatore.
Questa esaustiva pronuncia, che di riflesso ha visto soddisfatte anche le eccezioni di merito sollevate nell’opposizione, ci insegna che qualora il consumatore si dovesse vedere notificata una ingiusta richiesta di pagamento, non dovrà desistere dal difendersi solo perché si tratta di un Tribunale distante diverse centinaia di chilometri da casa sua, ma deve, comunque, richiedere ed ottenere giustizia perché il Tribunale di competenza del consumatore, che va sempre tutelato, è quello del proprio domicilio.
E così, parimenti, anche per il G.d.P. di Milano, II Sez. Civile, Dott.ssa Antonietta De Vito, che in un caso analogo, esaminata l’opposizione con cui l’avvocato Capone chiedeva la declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice adìto, con conseguente dichiarazione di nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto, nr. 10652/2021, per l’effetto lo revocava, ritenendo fondata l’eccezione; dichiarava con Sentenza nr. 8037/2021 la propria incompetenza per territorio e condannava la Vorwerk Folletto a rimborsare all’opponente le spese di lite.
Conforme anche il G.d.P. di Milano, I Sez. Civile, Dott. Sergio Gallo, che con la recente Sentenza nr. 2747/2022 accoglieva l’opposizione proposta dallo Studio Legale Capone, dichiarava l’incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Milano ad emettere l’opposto Decreto Ingiuntivo nr. 42972/2021, che revocava dichiarandolo nullo e condannava l’opposta Vorwerk Folletto a rifondere all’opponente i compensi professionali del giudizio.
La società Vorwerk Italia Folletto, resasi conto della temerarietà delle azioni introdotte, non proseguiva i giudizi in questione e li abbandonava e queste Sentenze che hanno visto tutelati i diritti del consumatore sono divenute esecutive con grande soddisfazione dello Studio Legale dell’avvocato Cinzia Capone.