Il Giudice di Pace di Casarano (LECCE) con Sentenza n. 277/20 del 28 agosto 2020 ha accolto la sua tesi secondo la quale il verbale di accertamento dell’infrazione è nullo e va dichiarato illegittimo, poiché la contestazione deve essere fatta da agenti preposti, come previsto dalle norme e non da rilevazioni automatiche “photo red”.
Infatti il Giudice ha accolto l’opposizione ad ordinanza ingiunzione della Prefettura di Lecce e per l’effetto ha annullato il verbale della Polizia Municipale di Taviano (LE), con il quale era stata contestata all’automobilista la violazione dell’art.146 c. 3 C.d.S. e dell’art. 41 c. 11 con applicazione di una sanzione pecuniaria di € 646,00 e di una sanzione accessoria di detrazione di 6 (sei) punti dalla patente di guida.
Il GdP di Casarano Dott.ssa Aventaggiato ha sposato la tesi difensiva dell’avv. Cinzia Capone, il quale ha sostenuto che l’apparecchiatura elettronica, che rileva la documentazione fotografica delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, è inidonea a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti del traffico (vigili urbani).