Grazie ad AgenPress ho potuto dare il mio punto di vista e mettere un punto in merito al dibattuto tema della convivenza matrimoniale, anche alla luce delle dichiarazioni rese del Papa sugli obblighi morali di una coppia prima di convolare a nozze. L’intervista è stata molto approfondita e mi è stata data la possibilità di approfondire molteplici aspetti della questione, soprattutto dal punto di vista normativo più che morale.
Innanzitutto, ci ho tenuto a precisare che la c.d. Legge Cirinnà, introdotta nell’ordinamento con Legge 76/2016 non è ancora conosciuta da un numero sufficiente di cittadini, i quali fanno ancora confusione in merito alla reale portata della famiglia di fatto, ritenendola piuttosto una possibilità concessa solamente alle coppie omosessuali. La legge Cirinnà, invece, ha portato un’evoluzione clamorosa all’interno dell’ordinamento, espandendo quei diritti di assistenza – soprattutto in caso di malattia – che erano altrimenti estranei al concetto di famiglia. L’unione di fatto è sostanzialmente un contratto che può essere sottoscritto presso qualsiasi studio legale, con una forma minima, che il professionista ha poi l’obbligo di trasmettere al Comune di residenza affinché lo iscriva all’interno dei registri in 10 giorni, per farne prendere conoscenza.
Il contratto che sancisce l’unione civile ha un contenuto minimo previsto per legge, all’interno del quale devono essere sanciti regolamentazione pattizia delle modalità di contribuzione alla vita comune, oltre che il regime legale sotto cui andranno i beni, rinviando interamente alla disciplina del matrimonio contenuta nel Codice Civile. Altresì, è possibile sciogliere l’unione sia per motivi espressamente previsti dalla legge, come un successivo matrimonio o unione civile, accordo fra le parti, recesso unilaterale o morte di uno dei contraenti.
In seguito, il focus dell’intervista si è spostato sulla spinosa questione dei figli. In tal senso, ci ho tenuto a ribadire che in virtù delle nuove disposizioni legislative, introdotte già con legge 219\2012, non c’è più alcune differenza nè nello status che nel trattamento giuridico degli stessi. Si continueranno ad applicare tutte le tutele previste per i figli nati all’interno del matrimonio.